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Generatore della documentazione tecnica AI Act (allegato IV) — modello gratuito per sistemi di IA ad alto rischio
I fornitori di sistemi di IA ad alto rischio devono redigere la documentazione tecnica prima che il sistema sia immesso sul mercato o messo in servizio, tenerla aggiornata e metterla a disposizione delle autorità nazionali competenti e degli organismi notificati (art. 11, par. 1). L'allegato IV del Regolamento (UE) 2024/1689 ne elenca il contenuto minimo, in nove sezioni. Compilale qui sotto e scarica una bozza. Nulla di ciò che scrivi lascia il tuo browser; il modulo viene salvato automaticamente solo in questo browser.
- Chi: i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio (art. 6). I deployer non redigono la documentazione dell'allegato IV; utilizzano le istruzioni per l'uso del fornitore (art. 13) e possono dover effettuare una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA, art. 27).
- PMI e start-up possono fornire gli elementi dell'allegato IV in modo semplificato; a tal fine la Commissione stabilisce un modulo semplificato di documentazione tecnica, che gli organismi notificati accettano ai fini della valutazione della conformità (art. 11, par. 1).
- Prodotti dell'allegato I: se il sistema di IA ad alto rischio è connesso a un prodotto disciplinato dalla normativa di armonizzazione dell'Unione elencata nell'allegato I, sezione A, si redige un'unica documentazione tecnica, contenente sia le informazioni dell'allegato IV sia quelle richieste da tale normativa (art. 11, par. 2).
- Quando: ai sensi dell'art. 113, gli obblighi per l'alto rischio si applicano dal 2 agosto 2026 ai sistemi elencati nell'allegato III e dal 2 agosto 2027 ai sistemi che sono componenti di sicurezza di prodotti disciplinati dall'allegato I, o sono essi stessi tali prodotti (art. 6, par. 1). Prima di fare affidamento su queste date, verifica se sono entrate in vigore modifiche successive.
- Conservazione: tieni la documentazione tecnica a disposizione delle autorità nazionali competenti per 10 anni dall'immissione sul mercato o dalla messa in servizio del sistema (art. 18, par. 1).
La sezione 3 richiede log funzionanti, non una descrizione
I sistemi ad alto rischio devono consentire tecnicamente la registrazione automatica degli eventi per tutta la loro durata (art. 12), e i deployer devono conservare tali log per almeno sei mesi (art. 26, par. 6). Verifica se i log del tuo agente soddisfano gli obblighi di registrazione dell'art. 12, gratis e nel tuo browser.
Verifica che i log del tuo agente rispettino l'art. 12Ottieni il pacchetto di conformità completo
FRIA + allegato IV + alfabetizzazione in materia di IA + informative sugli obblighi di trasparenza, firmati.
Ottieni il pacchetto di conformità completoAllega le prove alla documentazione
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Ottieni il report controfirmatoStrumento orientativo, non costituisce consulenza legale. La struttura segue l'allegato IV del Regolamento (UE) 2024/1689 come pubblicato; la Commissione può modificare l'allegato IV mediante atti delegati (art. 11, par. 3). Nell'esportazione le voci vuote sono segnate "[da completare]"; invece di lasciare una voce in bianco, scrivi "non applicabile" con la motivazione. La bozza è salvata solo nel localStorage di questo browser; usa "Svuota il modulo" sui computer condivisi. In Italia (L. 132/2025) le autorità nazionali per l'IA sono AgID e ACN; per i dati personali resta competente il Garante privacy.